Può il datore di lavoro impugnare la legge sulla sicurezza
del lavoro (D.Lgs. 81/80) per imporre al lavoratore l’obbligo vaccinale?
La mia risposta è che non può imporglielo e nello stesso
tempo deve imporglielo.
Siamo in presenza di un vero e proprio cortocircuito
giurisprudenziale: non può imporglielo in base al diritto internazionale; deve
imporglielo in base al dettato del D.Lgs. 81/80, che pone in carico al datore
di lavoro l’obbligo giuridico d’impedire che chi entra in contatto con
l'ambiente lavorativo contragga il Covid.
A questo punto quale dei due diritti prevale? Quello
internazionale o quello nazionale?
Sul piano del diritto internazionale, l’obbligo vaccinale
confligge con: gli artt. 1 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea; l’art. 8, comma 1, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, che
sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare; gli artt. 5, 6
e 9 della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, di cui il primo (art.
5) sancisce come regola generale la necessità del consenso libero e informato
dell’interessato ai trattamenti sanitari; l’art. 25 della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo, che di fatto tutela anch’esso il diritto alla
libertà personale, anche in materia sanitaria. Confligge, ancora, con la
sentenza di Norimberga e la dichiarazione di Ginevra del 1948, che dispongono
il “principio di autodeterminazione al trattamento sanitario”.
Sul piano del nostro ordinamento giuridico, il “principio di
autodeterminazione al trattamento sanitario” non è così assoluto; incontra
dei limiti. Se da una parte l’art. 32 della Costituzione afferma il diritto del
singolo di rifiutare le terapie (il vaccino, nella fattispecie) – “… nessuno
può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per
disposizione di legge” –, dall’altra fa intendere che, quando è in gioco un
interesse superiore (la tutela della salute pubblica, nella fattispecie), sono
consentiti i trattamenti sanitari obbligatori.
Il D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul
lavoro – si pone in questo solco.
In quali casi è prioritario il diritto
all’autodeterminazione individuale in campo di trattamenti sanitari, e in quali
casi lo Stato deve intervenire senza il consenso o malgrado il dissenso del
malato/cittadino, è materia delicata che riflette il grado di civiltà e di
maturità democratica di una nazione.
L’arte di definire, infatti, con precisione la “sottile
linea rossa” che delimita la libertà individuale dall’interesse collettivo è
degli uomini saggi, non certo di quelli asserviti a questo o quell’interesse in
particolare. La tensione tra diritti individuali e diritti collettivi va,
infatti, valutata di volta in volta in base alle circostanze e richiede la
partecipazione di cittadini costituzionalmente attivi. È di fondamentale
importanza il modo in cui il nodo del conflitto tra diritti individuali e
diritti collettivi viene sciolto, perché da esso dipende la tradizione liberale
e il destino democratico di una nazione.
Sul piano etico e giuridico, personalmente ritengo sia
legittimo attenuare i diritti fondamentali della singola persona in favore del
diritto supremo alla salute collettiva (ubi major, minor cessat – dove v’è una
ragione superiore, quella minore cade).
Così il singolo che rifiuta un trattamento sanitario, che va
a vantaggio della collettività, non può opporvisi se la sua opposizione
scaturisce da ragioni meramente ideologiche o religiose, non supportate da
evidenze scientifiche.
Fatto intendere che la tutela della salute pubblica è
suprema, possiamo sbarazzarci della prima domanda, ossia se può il datore di
lavoro impugnare la legge sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/80) per imporre
al lavoratore l’obbligo vaccinale, e porci la vera domanda:
SIAMO VERAMENTE IN PRESENZA DI UNA PANDEMIA DI PROPORZIONI
BIBLICHE TALI DA GIUSTIFICARE MEZZI COSÌ COERCITIVI DELLA LIBERA VOLONTÀ DEL
SINGOLO? O, PIUTTOSTO, QUESTA PANDEMIA È IL PRODOTTO DI UNA “MANIPOLAZIONE DI
MASSA” OTTENUTA ATTRAVERSO IL CONTROLLO ASSOLUTO DEI MASS MEDIA E SOCIAL
NETWORK DA PARTE DI UN’ÉLITE DI SUPER RICCHI CHE, GRAZIE ALL’ASSERVIMENTO
MENTALE DEGLI INDIVIDUI, MODIFICANDO E DISTORCENDO LA PERCEZIONE DELLA REALTÀ,
INTENDONO REALIZZARE UN PROGETTO POLITICO DI SOCIETÀ A LORO PIÙ CONGENIALE, MA
ASSAI DISASTROSO PER IL RESTO DELL’UMANITÀ?
Se così fosse, opporsi con tutte le proprie forze alla realizzazione
di un tale insano progetto è un dovere non un’opzione, a cominciare dall’obbligo
vaccinale.
Gli indizi sinora emersi – nonostante la censura – depongono
per la seconda ipotesi.
Non sappiamo, infatti, niente sull’origine di questo virus
(di origine animale o prodotto in laboratorio?); ombre e dubbi aleggiano sul
laboratorio cinese di Wuhan creato insieme alla Francia, dove si studiavano guarda
caso i coronavirus derivati da pipistrelli; ci sono fondati sospetti di insider
trading sulla pandemia: le azioni Amazon sono cresciute a seguito dei lockdown
imposti e hanno arricchito il suo capo Jeff Bezos di 200 miliardi di dollari, che
non è il solo ad averne avuto vantaggio, con lui Bill Gates, Mark Zuckerberg,
Warren Buffett ed Elon Musk, che hanno visto la loro ricchezza combinata
aumentare del 40%, sino a raggiungere più di 1 trilione di dollari; il segreto conciliabolo
tra i rappresentanti di alcune università tedesche, l’istituto Robert Koch e
alcuni rappresentanti della politica per gonfiare i dati statistici sulla
pericolosità del virus e giustificare i lockdown; il ricorso a terapie geniche
spacciate per vaccini, che fanno ammalare lo stesso, dopodiché dottori e
giornalisti fanno il coro con la litania che “è andata meglio perché eri
vaccinato”; ecc. ecc. ecc.
Insomma, come direbbe Shakespeare, “c'è del marcio in
Danimarca”.
Dunque, se esistono validi presidi terapeutici, perché mai imporre il vaccino?