Confindustria continua a ripetere che il cosiddetto “Decreto
Dignità” è un segnale molto negativo per le imprese e rischia di far crescere
il tasso di disoccupazione. Cerchiamo per prima cosa di capire in che modo e in
che misura le previsioni di Confindustria sono attendibili.
Prima del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016,
Confindustria aveva paventato scenari a dir poco apocalittici nel caso in cui
avesse vinto il “no”: caos politico, rialzo del tasso di interesse sui titoli
di Stato, fuga di capitali, perdita di centinaia di migliaia di posti di
lavoro, impennata della povertà, banche a rischio fallimento.
Per fortuna le
sue profezie non si sono avverate, e noi siamo ancora qui: vivi e vegeti!
Contrariamente
ai foschi presagi di Confindustria e di Renzi, non c’è stata nessuna impennata
degli interessi sul debito pubblico, né caos politico, nessuna fuga di
capitali, nessun aumento della disoccupazione. La situazione italiana non è buona,
ma un fatto è certo: l’esito referendario non ha spostato in peggio il quadro
complessivo. Al contrario, un anno dopo il Pil ha messo a segno un +1,5%, ben
lontano dal – 0,7% previsto da Confindustria.
Insomma, se le previsioni di Confindustria, sulla crescita
economica italiana e sul quadro politico, in campagna referendaria sono state
quanto di più distante dalla realtà, non è detto che il monito espresso sul “Decreto
Dignità” preluda necessariamente a un rischio di maggiore disoccupazione.
Ma la domanda è: perché mai il “Decreto Dignità” dovrebbe
necessariamente creare maggiore disoccupazione? Esiste davvero una relazione
diretta tra maggiori tutele dei lavoratori e grado di disoccupazione? E perché mai
le imprese si mostrerebbero più inclini ad assumere lavoratori a condizione che
questi non abbiano alcuna tutela?
Allo stato delle cose non esiste alcun dato, alcuno studio
serio che consente di concludere che il tasso di rigidità del mercato del
lavoro sia causa di maggiore disoccupazione. I risultati, al contrario,
dimostrano in modo concorde che minore flessibilità e maggiori tutele sono
condizioni che favoriscono una migliore produttività del lavoro; l’indice di
produttività del lavoro è in genere migliore se si può contare su lavoratori
fidelizzati e affidabili, e non certo ricattabili. Quando negli Stati Uniti, nel 1865, venne approvato il
tredicesimo emendamento della Costituzione, con il quale venne abolita la
schiavitù in tutti gli stati, i ricchi proprietari terrieri del sud paventarono
un crollo dell’economia non dissimile a quello annunciato da Confindustria. Ma questo non accadde, e gli Stati Uniti sono diventati la superpotenza che noi oggi conosciamo.
Secondo Daron Acemoglu e James A. Robinson, due eminenti
economisti, le nazioni falliscono quando le politiche poste in essere dai
governi ancorché inclusive sono estrattive. Le politiche sono inclusive quando pongono
l’attenzione soprattutto nella difesa dei diritti delle persone meno forti,
rendendoli protagonisti della crescita e dello sviluppo di una data società, senza
lasciare ai margini nessuno. Sono invece estrattive quando consentono a
determinati gruppi sociali di appropriarsi del reddito e della ricchezza prodotta
da altri. In questo caso la crescente povertà dei suoi abitanti sfocia fatalmente
in rivolte e guerre civili che rovesciano le istituzioni democratiche e portano
all’instaurazione di regimi totalitari. La prosperità delle nazioni si fonda sulla pace sociale, e questa si mantiene a condizione
di garantire a tutti livelli di dignità accettabili.
Ma quali sono le novità del “Decreto Dignità” in materia di contratti
di lavoro a termine rispetto alle precedenti leggi?
Quelle di maggiore impatto che hanno determinato un’alzata
di scudi da parte di Confindustria riguardano il ritorno delle causali e l’aumento
dei contributi a carico dei datori di lavoro, a partire dal primo rinnovo. E poiché le causali sono l’aspetto più criticato, vediamo cosa
sono.
In sostanza il decreto stabilisce che per i contratti a tempo
determinato, dopo il primo rinnovo, devono essere riportate obbligatoriamente le
causali. La causale può rientrare tra due diverse categorie: 1) ragioni
oggettive estranee all'azienda o sostitutive del personale, 2) picchi di
attività imprevisti e temporanei.
Nella prima categoria rientrano: esigenze temporanee ed
oggettive estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, ragioni
sostitutive, esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non
programmabili dell’attività ordinaria. Tanto per intenderci: nella prima
categoria rientrano quei lavoratori assunti in sostituzione di lavoratrici che sono
in maternità, quando dopo i dodici mesi si rendesse necessario rinnovare il
contratto per il perdurare dell’assenza della lavoratrice per maternità; o, ancora, quando l’azienda
– al termine del primo contratto – si trovasse a far fronte ad una commessa straordinaria
che prevede consegne in tempi rapidi.
Insomma, per effetto del decreto, l’azienda
non potrà prorogare ad libitum un contratto a tempo determinato senza
specificarne la ragione. Secondo il principio generale che l'utilizzo del
contratto a termine, dopo il primo, deve essere limitato a esigenze
particolari, e non per l'attività "normale".
Nella seconda categoria rientrano ovviamente tutti quei soggetti
economici, individuati con decreto del Ministero del Lavoro delle politiche
Sociali, che per natura e tipologia hanno picchi di attività stagionali (si
pensi all’attività alberghiera e ristoratrice), e tali da non consentire
all'imprenditore una loro gestione con la sola forza lavoro disponibile.
A questo punto s’impone una riflessione. Se l'utilizzo del
contratto a termine resta sostanzialmente liberalizzato per i rapporti di
durata inferiore all'anno, mentre dovrà essere sostenuto da ragioni giustificatrici
quando la durata iniziale del rapporto sia superiore all'anno (circostanza che
ricorre ben raramente) o sia successivamente prorogata oltre l'anno, dove sta
la ragione di tanto allarme suscitato da Confindustria e suoi epigoni?
Si dice che il Decreto farà ripartirà il contenzioso sulla
legittimità delle causali indicate dai datori di lavoro e contestate dai
lavoratori. E quando un giudice dovesse esprimersi sulla sua invalidità, questo
porterebbe alla conversione del rapporto a tempo indeterminato. Pertanto, la
valutazione, dagli esiti incerti, della legittimità o meno della causale, posta
a fondamento del rinnovo, indurrebbe, a sua volta, il datore di lavoro a non
rinnovare il contratto al termine dei dodici mesi, determinando così un maggior
turnover di personale e un aumento dei precari nel mondo del lavoro.
Lasciamo perdere l’irragionevolezza di una tale minaccia (un
datore di lavoro che, dopo aver sostenuto costi e tempi di formazione per un
anno, non rinnovi il contratto a un lavoratore, pur ritenendolo valido, preferendo
sostituirlo con un altro a tempo determinato è fuori dalla grazia di Dio), ma resta
il fatto che una tale argomentazione tradisce sfacciataggine e arroganza, che
può essere così parafrasata: “so di avere il coltello dalla parte del manico, e
intendo continuare a mantenerlo”.
Alla faccia della sinallagmaticità dei
contratti, una parte vuole tutto a detrimento dell’altra. Il datore di lavoro
vuole una condizione di “privilegio esoso” senza se e senza ma. In sostanza, vuole
disporre del lavoratore a suo piacimento e arbitrio, senza neppure dover essere
costretto a rispondere a un giudice, continuando ad usare il licenziamento o mancato
rinnovo come arma di ricatto per ottenere la sua obbedienza totale.
Per usare una
similitudine, sarebbe come se la categoria degli uomini, in considerazione
della scarsità dei matrimoni e dei contenziosi in fase di separazione, esigesse
che, in caso di scioglimento del matrimonio, nessuna legge e nessun giudice interferisse
sulla loro decisione di separarsi, decidendo peraltro di stabilire il quantum
debeatur alla moglie sulla base della solo loro magnanimità o spilorceria.
Questo è inaccettabile sul piano civile e giuridico. La ricattabilità
del lavoratore non può mai essere considerata accettabile per un Paese che si
autodefinisce civile, nemmeno se fosse l’unico mezzo per la ripresa economica.
I contratti che salvaguardino la dignità dei lavoratori non sono un optional ma
il rispetto che si deve alla nostra Costituzione, che al secondo comma dell’art.
41 – pur ribadendo la libertà di iniziativa economica (che può esercitarsi
liberamente senza vincoli) – stabilisce dei vincoli e dei confini: essa non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà o alla dignità umana. Nessuna ragione o causa può dunque giustificare
lo svilimento della dignità del lavoro e dei lavoratori: gli uomini non possono
e non devono diventare oggetti da scambiare e ricattare.
Se la Confindustria ha ragione quando sostiene che sono le
imprese a creare lavoro, è pur vero che allo Stato spetta il compito di
regolare i rapporti di lavoro in modo da scoraggiare quei comportamenti che possono
essere lesivi della dignità del lavoratore, in quanto e soprattutto “essere
umano”.
Ora, se un lavoratore ha dato prova nel corso di un anno di essere
affidabile e competente, non sarebbe sensato e logico attendersi che quel
lavoratore venga assunto a tempo indeterminato dall’imprenditore? Di quanti
anni ha bisogno l’imprenditore per saggiare l’affidabilità del lavoratore?
Di quale sciagura parla dunque Confindustria?
Ridare dignità al lavoro non è cosa che dovrebbe essere
oggetto di discussione. La disoccupazione o l’occupazione non sono il risultato
di norme ad hoc disegnate su questo o quel soggetto economico, ma sono l’esito
della domanda aggregata e degli investimenti fatti. Non è pensabile pertanto
che la ripresa economica e la conseguente riduzione della disoccupazione siano
ancorate all’unico dogma della flessibilità. Potrebbe semmai essere vero il
contrario: il ricorso eccessivo alla flessibilità e alla precarietà ha posto le
condizioni di un generale impoverimento, che ha depresso la domanda aggregata,
con la conseguente stagnazione dei consumi. La deregolamentazione del mercato
del lavoro, mancanza di occupazione e precarietà, disuguaglianza retributiva,
potrebbero essere i veri presupposti del perché l’Italia stenta a crescere. Studi qualificati dimostrano infatti che la ricchezza di una nazione
non si crea puntando sulla compressione del salario e dei diritti dei
lavoratori, ma sull’innovazione.
La precarietà ha un impatto negativo
sull’economia e genera solo problemi sociali, che presto o tardi sono destinati a scoppiare.
Se il lavoro tutelato incentiva le imprese ad investite su innovazione e tecnologia (le vere uniche strategie vincenti nel medio lungo periodo), quello
precario e mal pagato disincentiva gli investimenti sull’innovazione e produce
una massa di working poor (lavoratori a basso reddito) destinata sì a pesare sui
conti e sulla crescita dello stato.