Uno degli argomenti che sento spesso fare da coloro che
giustificano l’obbligo vaccinale per legge è che la tutela della salute
pubblica viene prima del diritto del singolo cittadino a non essere sottoposto
a trattamento sanitario obbligatorio. Lo Stato, per costoro, non ha solo il
diritto ma anche il dovere di imporre una vaccinazione obbligatoria per
fronteggiare il pericolo di eventuali epidemie; dall’altra parte, il cittadino
ha il dovere di sottoporsi a questa misura di prevenzione.
Sempre secondo i fautori del vaccino anticovid, occorre
tener presente che sotto l'etichetta di “diritto alla salute” vanno inclusi sia
i diritti e doveri che appartengono agli individui, ma anche quelli che
appartengono allo Stato, che ha il compito di tutelare in via prioritaria la
salute collettiva. A questo proposito, soccorre uno dei principi fondamentali
della Costituzione, previsto dall'art. 2, secondo il quale “La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale”.
Dunque: poiché il contenuto e la natura giuridica del
diritto alla salute non può essere coniugato solo in chiave individuale, ne
consegue che sottrarsi all'obbligo vaccinale configura un venir meno al dovere
inderogabile di solidarietà sociale da parte del singolo, il quale – avendo
scelto di vivere in una comunità di persone – è tenuto ad assumere sopra di sé.
In tale contesto, pertanto, l’intervento dello Stato non solo è moralmente
giustificato ma anche richiesto, mediante imposizione per legge, al fine di garantire
la salute pubblica.
Il presupposto logico-giuridico dell'imposizione di una
vaccinazione obbligatoria è dunque quello di proteggere da malattie gravi, o
addirittura letali, sia la comunità che il singolo. E quindi l’eventuale
lesione del diritto del singolo a non subire un trattamento sanitario
obbligatorio, come quello vaccinale, troverebbe compensazione nel prevalente
diritto alla salute della comunità.
Non vado oltre, lascio ai giuristi e ai costituzionalisti
affrontare l’adversa quaestio, ovvero se il diritto del singolo a non subire
trattamenti sanitari obbligatori prevalga sul diritto dovere da parte dello
Stato di imporre tali trattamenti, quando in gioco è la tutela della salute
pubblica.
Personalmente, in linea astratta e generale, condivido il
principio del dovere inderogabile di solidarietà sociale. Ubi maior minor
cessat: in presenza di una ragione superiore, quella della tutela della salute
pubblica, quella minore – il diritto del singolo a non sottoporsi ad un
trattamento sanitario, di cui si è accertato in modo inequivocabile l’efficacia
e l’assenza di gravi effetti collaterali – perde rilevanza. Chi vive in una
comunità di persone da cui trae vantaggi – diritto all’assistenza sanitaria,
all’istruzione, all’incolumità fisica, varie forme di previdenza economiche,
ecc. – non può e non deve sottrarsi all’interesse primario della collettività.
Ma di questo ci sarebbe da discutere, perché non sempre lo Stato – meglio i
governanti – assume questi doveri inderogabili nei confronti della comunità, se
non sbandierarli quando in ballo ci sono interessi privati. Per esempio, perché
lo Stato (governanti collusi con il potere finanziario ed economico, quando non
prezzolati) non mette quella stessa veemenza che ostenta quando si tratta di
imporre vaccini (prodotti dalle grandi aziende farmaceutiche private), ma
nicchia scandalosamente quando si tratta di riconoscere a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuovere le condizioni che rendano effettivo questo
diritto (art. 4 della Costituzione)?
Ma questa è un’altra questione che meriterebbe un
approfondimento a parte.
Dunque in linea di principio posso anche affermare il
principio dell’ubi maior minor cessat. Ma nel merito del o dei vaccini
anticovid, l’imposizione mediante legge – per il momento limitata alla
categoria degli operatori sanitari – trova giustificazione sul piano
scientifico e quindi giuridico?
Direi di no!
Le vaccinazioni di profilassi obbligatorie hanno il fine
prevenire la malattia. Questi vaccini però non prevengono la malattia. Coloro
che hanno ricevuto la prima e la seconda dose vaccinale si ammalano, anche
gravemente. Come dimostra il rapporto del governo britannico, pubblicato il 5
aprile sul proprio sito, la vaccinazione di massa per Il Covid-19 produrrebbe
una “malattia potenziata dal vaccino”.
Le vaccinazioni di massa non si fanno in piena epidemia
(parola del virologo Crisanti), perché la probabilità che emergano varianti
resistenti al vaccino (o ai vaccini) è assai elevata, vanificando la cosiddetta
immunità di gregge ed esponendo vaccinati e non vaccinati a virus più
aggressivi.
Le vaccinazioni dovrebbero arrestare la diffusione del
virus. Però c’è qualcosa che non va: questi vaccini non impediscono che il
virus si diffonda. Nelle isole Seychelles, il paese al mondo con il più alto
tasso di vaccinazione completa (il 62% dei cittadini ha ricevuto due iniezioni
di vaccini), si è registrato un’esplosione dei casi di covid-19 da indurre le
autorità locali a porre lockdown particolarmente stringenti. Attualmente, ci
sono 107.000 casi Covid, di cui un terzo riguarda soggetti che hanno ricevuto
le canoniche due dosi di vaccino.
Le vaccinazioni dovrebbero impedire che il vaccinato possa
contagiare o, a sua volta, contagiarsi. Ma il rischio di contagiarsi o di
contagiare rimane anche dopo aver completato la vaccinazione.
Le vaccinazioni dovrebbero consentire un’immunità permanente
all’agente patogeno. Ma questi vaccini conferiscono al massimo una protezione
che va da sei a otto mesi. Il che vuol dire che se il sars-Cov2 resterà con noi
endemicamente (e ci sono prove sufficiente per definire il sars-Cov2 un virus endemico),
la popolazione mondiale sarà costretta ad assumere nuove dosi vaccinali con
cadenze semestrali?
Questi vaccini – impropriamente così chiamati, perché
trattasi di terapie geniche e non di vaccini; e la differenza non è da poco –
sono del tutto sperimentali. Utilizzando geni ricombinanti per ottenere
l’effetto terapeutico, potrebbero portare – nel medio o lungo termine – ad un
aumento dei tumori e delle malattie autoimmuni. Nessuno, allo stato dell’arte,
può escluderlo; la sperimentazione clinica è stata, infatti, saltata adducendo le
ragioni dell’emergenza.
Dunque: se questi vaccini, che non sono vaccini, non servono
affatto allo scopo per cui sono stati creati, perché il cittadino informato
dovrebbe sottoporsi ad una vaccinazione che non serve a niente, ma i cui
effetti dannosi nel breve, medio e lungo termine potrebbero essere imponenti e
irreversibili?
Il Codice di Norimberga, nato dopo gli orrori compiuti dai
medici nazisti nei campi di concentramento, vieta tassativamente ogni sperimentazione
medica su soggetti umani; senza il consenso volontario nessun soggetto umano
può essere sottoposto a trattamento sperimentale. I vaccini attualmente approvati
(Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson) sono tutti
basati su un meccanismo d'azione completamente nuovo, e quindi sperimentali.
In aperto contrasto con il Codice di Norimberga, con il
principio di precauzione e infine di tutela proprio della salute pubblica, può
lo Stato legittimamente imporre la somministrazione di un vaccino che non ha
ancora superato la sperimentazione clinica?
Se proprio i dati scientifici smentiscono l’affidabilità e
l’efficacia dei vaccini anticovid, su quale fondamento giuridico trova
giustificazione il Decreto Legge n. 44/2021, che impone l’obbligo vaccinale per
i professionisti e gli operatori sanitari?
Vaccinarsi è una responsabilità etica quando i vaccini sono
efficaci e affidabili, non quando mettono a rischio la salute dell’individuo e
quella della comunità di appartenenza. Non quando si rivelano potenzialmente peggiori
del male che intendono curare.
In questi casi è dovere dei cittadini RESISTERE alla
stupidità, all’incompetenza e all’arroganza dei propri governanti.