Il termine venne coniato dall'etologo Konrad Lorenz per descrivere un particolare comportamento aggressivo tra individui della stessa specie, con l'obbiettivo di escludere un membro del gruppo. E sebbene in Italia, al contrario di quanto previsto in Germania, non esista una legislazione specifica in materia di mobbing, la Sentenza n. 359 del 19 dicembre 2003 della Corte Costituzionale ha ribadito che se gli atti singolarmente presi possono risultare “anche leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico”, tuttavia quando dalla complessiva condotta, attuata con molestie e finalità persecutorie, tali da rendere penosa per il lavoratore la prosecuzione del rapporto di lavoro, scaturiscono “disturbi di vario tipo e, a volte, patologie psicotiche, complessivamente indicati come sindrome da stress postraumatico”, allora si configura il fatto illecito del “mobbing” con rilevanza non solo civile ma anche penale.
Dal 20 febbraio 2015 la seconda parte del Jobs Act è stata approvata, rendendo di fatto tutti i lavoratori non solo più licenziabili a fronte di un esiguo risarcimento, ma anche più ricattabili. Il primo comma dell’art. 1 della Costituzione è stato riscritto: la Repubblica italiana non è più fondata sul lavoro degli uomini, ma sul lavoro degli schiavi. Alla dignità umana del lavoro si è preferito l’interesse delle Imprese di poter disporre degli uomini a loro capriccio e piacimento. Peraltro, nel decreto legislativo di attuazione del Jobs Act è stata inserita una postilla che modifica anche l'articolo 13 dello Statuto dei Lavoratori, quello che impediva il demansionamento e che recita: «Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto». Questa modifica non si applica solo ai lavoratori che saranno assunti dal primo marzo, ma a tutti. In sostanza, è retroattiva. E permette a qualunque azienda di modificare in peggio in modo unilaterale le mansioni del dipendente, in caso di «modifica degli assetti organizzativi», che ovviamente può autodichiarare l'azienda stessa. In altre parole, per esempio, un dipendente con la qualifica di quadro, impiegato o qualunque altra funzione, potrà essere messo a fare le fotocopie. Consiglio la visione del film “Mi piace lavorare” di Francesca Comencini, in cui la protagonista subisce dai superiori – con la complicità dei colleghi, simili a un branco di iene che abbandona l'animale ammalato – una serie di demansionamenti, sopraffazioni, umiliazioni, mortificazioni allo scopo di spingerla ad abbandonare il posto di lavoro. Viene spodestata, senza una motivazione valida, della sua scrivania, del suo computer. La gincana che la fa passare da un compito all'altro, finisce nel corridoio accanto alla fotocopiatrice col compito di fare da guardia, per poi naufragare nelle sale dei magazzini dove deve controllare il lavoro - tempi e pause - dei magazzinieri. È la goccia che fa traboccare il vaso: sola e vicinissima alla depressione decide di rivolgersi al sindacato e racconta quello che ha subito. Il film si conclude con la protagonista che fa causa all'azienda e vince. Ma oggi con l’introduzione del jobs act chi potrebbe sperare nello stesso lieto fine? Fino a oggi l'articolo 13 impediva, nella più parte dei casi, che il demansionamento celasse un “mobbing”; quando avveniva, c'era la possibilità di ricorrere al magistrato. Con la postilla, dal prossimo primo marzo, il mobbing è di fatto legalizzato.
Il confine tra l’attività lavorativa degli uomini liberi e quella degli schiavi sta fondamentalmente nel fatto che i primi sono depositari di diritti e contribuiscono all'emancipazione civile e sociale di un paese, i secondi sono semplici erogatori di energie, fisiche ed intellettuali, privi però delle caratteristiche proprie dell’uomo e di qualunque dimensione etica. Sono soltanto oggetti da cui estrarre profitto e l’unica loro dimensione è quella di essere di proprietà di qualcuno che può disporre a piacimento delle loro energie e del loro corpo in cambio di denaro.
Il mondo è diviso tra ricchi e poveri non solo perché i primi possono permettersi quello che agli altri esseri umani è negato, ma anche perché in cuor loro fantasticano un chimerico dominio sul resto del genere umano. E il loro appetito non sarà pago sino a quando non l’avranno reso del tutto in schiavitù, alla completa mercé dei loro capricci.
E come non poteva l'ok definitivo ai primi decreti del jobs act suscitare gli applausi dalla destra? il Jobs Act l’avrebbe potuto tranquillamente scrivere un ministro del passato governo Berlusconi. Non a caso Maurizio Sacconi è uno dei più entusiasti della riforma. Renzi, incurante dei dissensi all'interno del suo stesso partito e del parere contrario dei sindacati, condivide la sua passione riformatrice con Marchionne e Berlusconi, e continua nel solco di politiche di destra impostate sul taglio ai diritti sul lavoro, sulla compressione salariale e sulla possibilità di un maggiore controllo delle imprese sui dipendenti (vedi l’uso delle telecamere per controllare i lavoratori).
Non c’è dubbio, siamo tornati agli anni '50, quando, in un mondo del lavoro privo di regole e tutele, “si lavorava per mangiare” e non avanzava molto tempo per attività diverse da quelle lavorative. Oggi si riafferma il principio che il lavoro non è più un diritto fondamentale della persona, ma una conquista individuale per la quale si deve essere disposti ad accettare qualsiasi condizione. E se ti capita la sventura di avere un bel culetto che piace al tuo “padrone” devi anche accettare la possibilità di fartelo “mettere nel culo”, se vuoi conservare il tuo “jobs act” a tutele crescenti.
Entrare nel mondo del lavoro è diventato per i giovani un vero e proprio “cursus honorum” infernale. Il jobs act prevede tutele crescenti ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, con facoltà dell’imprenditore di licenziare il dipendente a fronte della corresponsione di un’indennità crescente in ragione di una mensilità per anno di servizio, con il minimo di due e il massimo di sei.
La tutela dell’art. 18 del defunto “Statuto dei lavoratori”, cioè il reintegro, resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Ma dire che “comunque” la tutela del licenziamento discriminatorio verrà mantenuta è un inganno. Perché se il divieto di licenziamento discriminatorio risponde a un principio giuridico fondamentale imprescindibile, pena la nullità dello stesso jobs act, è anche vero che la rilevanza pratica è molto scarsa.
Come si potrà riconoscere quando la causa del licenziamento sia imputabile a violazione di norme fondamentali (come quelle a tutela della maternità e della paternità, degli orientamenti sessuali, della religione, delle opinioni politiche, dell’attività sindacale e così via) e quando derivante da una effettiva e provata situazione economica o organizzativa dell’azienda che lo giustifichi? Ovvio che nella lettera di licenziamento il datore di lavoro non scriverà mai che la causa del licenziamento è ascrivibile ai motivi per i quali la tutela dell’art. 18 resta in vigore. Peraltro anche quando fosse riconoscibile la matrice discriminatoria, sarà complicatissima dimostrarla per due motivi principali: 1) spetta al lavoratore o alla lavoratrice l’onere della prova, ovvero dimostrare che il motivo del licenziamento è discriminatorio; 2) deve dimostrare che sussiste da parte del datore di lavoro l’elemento intenzionale (per es.: mi ha licenziata perché ho rifiutato di fargli una “pipa”).
Esempio n. 1: la signora Gianna si è appena sposata e confida alle sue colleghe che sta felicemente aspettando un bambino. Giulia, una collega, nella speranza di ottenere un vantaggio lavorativo, spiffera tutto al datore di lavoro. Qualche settimana dopo, la povera Gianna riceve la lettera di licenziamento.
Esempio n. 2: Carlo è un bel giovanotto cui le donne danno la caccia. Da poco ha trovato impiego in un’agenzia di assicurazioni. L’Agente – titolare dell’agenzia – lo invita spesso a cena fuori e comincia a riempirlo di doni. Carlo è piuttosto imbarazzato dell’insolito comportamento del suo datore di lavoro e sospetta che il suo capo abbia inclinazioni omosessuali. Ben presto i suoi sospetti divengono certezze e si vede – con notevole imbarazzo – costretto a respingere le avance del suo capo. Qualche settimana dopo l’accaduto, al rientro a casa trova nella cassetta della posta la lettera di licenziamento.
Potrei elencare altri innumerevoli esempi, Luisa che deve occuparsi dei figli, Alberto che viene colpito da una malattia grave, Luca che è un omosessuale, Maria che deve prendersi cura della mamma anziana, Mamadu che è di pelle nera, ecc. ecc., ma credo di aver reso l’idea.
Ebbene, sia Gianna, sia Carlo potranno pure impugnare il licenziamento, ma perché venga riconosciuto come discriminatorio, dovranno essere in grado di dimostrare che il motivo stesso della discriminazione ha avuto “rilevanza determinante”. Questo significa che se il datore di lavoro riuscirà a dimostrare invece la validità di un’altra ragione posta formalmente a fondamento del licenziamento (per esempio che per esigenze aziendali doveva sopprimere un posto che risultava in esubero e dopotutto facile in un Paese nel quale il “falso in bilancio” non è reato) questa seconda ragione prevarrà comunque sui profili discriminatori contestati. La motivazione discriminatoria alla base del licenziamento, passerà in secondo ordine e Gianna e Carlo oltre al danno subiranno anche la beffa.
E cosa accadrà se dopo tre anni di rinnovi non arriva la fatidica stabilizzazione? E ancora cosa dovrebbe far propendere una azienda per l'assunzione stabile dopo i 3 anni, se può prendere un altro lavoratore a tre anni con le medesime condizioni?
La verità è che i nuovi lavoratori saranno sempre come i “Soldati” della poesia di Ungaretti: “Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie”. Per anni e anni resteranno precari. E se al termine dei tre anni canonici si verrà licenziati, si potrà sempre essere riassunti con il voucher, il cui tetto di applicabilità è stato elevato da 5mila a 7mila euro l’anno, o con il “contratto Poletti”, rinnovabile continuativamente fino a 36 mesi, nel corso dei quali un lavoratore potrà essere preso e mollato diverse volte, senza causale. E poi magari un contratto a somministrazione, e poi ancora uno a tutela crescente. E così, come in una porta girevole all’infinito, il gioco ricomincia daccapo.
Se non fosse tragedia per taluni sarebbe farsa, che oltretutto difficilmente consentirà di maturare diritti a una indennità di disoccupazione decente, tra un rinnovo e l’altro. Per le donne, peraltro, la possibilità di fare contratti brevi, rinnovabili più volte, consentirà ai datori di lavoro di ignorare del tutto legalmente la norma sul divieto di licenziamento durante il cosiddetto periodo protetto. Pertanto, non occorrerà neppure più far firmare, illegalmente, dimissioni in bianco, o indagare, sempre illegalmente, sulle intenzioni procreative al momento dell’assunzione. Basterà fare loro sistematicamente contratti brevi, non rinnovandoli alla scadenza in caso di gravidanza. Con l’ulteriore conseguenza negativa che molte donne non riusciranno a maturare il diritto alla indennità di maternità piena. E faranno fatica a iscrivere il bambino all’asilo nido, dato che non potranno dimostrare di avere un contratto di lavoro almeno annuale.
Dunque, Renzi non poteva fare regalo migliore alla Confindustria, che da oggi potrà trattare lavoratori e lavoratrici come limoni che, dopo averne estratto il succo, si gettano via. E come se non bastasse, ciliegina sulla torta: la Confindustria ringrazia anche per il via libera ai licenziamenti collettivi. Esistono già oggi, ma richiedono, per essere ammissibili, una procedura dettagliata, incluso un preaccordo sindacale. Avere esteso la riforma anche a questi licenziamenti significa che le imprese potranno ridurre l’organico anche senza accordo sindacale.
È davvero un grosso cambiamento. Da oggi in poi, grazie a Renzi, saremo tutti più felici e sfruttati.
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