domenica 12 ottobre 2014

MENTONO SAPENDO DI MENTIRE

Secondo il sociologo De Masi, il numero complessivo degli occupati in Italia è di 22 milioni e 380 mila. 

L’art.18 dello Statuto dei lavoratori interessa circa 6,5 milioni di lavoratori; i casi da art. 18 però sono 40 mila: ogni anno ci sono circa 40 mila casi affrontati sulla base dell’articolo 18. Di questi l’80% sono risolti con un accordo extragiudiziale. Ne restano dunque 8 mila.  In 4.500 casi il lavoratore perde e in 3.500 vince. Dei casi in cui i lavoratori vincono, solo 2/3 ottengono il reintegro. 

Quindi poco più di 2500 casi. 

Possiamo dunque onestamente affermare che la conservazione dell’art. 18 rappresenti davvero un ostacolo all'occupazione o, piuttosto, la sua cancellazione, con il valore simbolico e rappresentativo di un modo di intendere il diritto  al lavoro, vuole essere il punto di arrivo della restaurazione di un potere “padronale” che si riprende quanto fu costretto a concedere negli anni tra il ’68 e il ’73?

Occorre sapere che già la legge Fornero ha modificato l'art. 18 della legge 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori) in senso più favorevole all'impresa. 

L’art. 14 comma 7 del ddl n. 92 del 2012 sulla riforma del lavoro (Tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo) stabilisce infatti che il giudice, chiamato ad accertare la “manifesta insussistenza” del fatto posto a base del licenziamento, potrà reintegrare il licenziato solo quando, da subito, senza indagini, senza prove, “manifestamente” appunto, è sicuro che il motivo economico non sussiste. 

Se invece per decidere è costretto ad acquisire ulteriori prove, allora il reintegro non scatta: “Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro (ovvero motivi economici), dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo”.

Se Rossi licenzia Bianchi, è chiaro che la motivazione non sarà perché Bianchi è ebreo od omosessuale. Motiverà il suo licenziamento su basi economiche. Ora poiché in un Paese nel quale il falso in bilancio non è reato, Rossi altererà il suo bilancio in modo che risulti palese la causa economica. 

Se il giudice invece sentisse odor di bruciato e accogliesse i sospetti di Bianchi (sono stato licenziato perché ebreo, perché omosessuale, perché iscritto a un sindacato, ecc. ecc.) dovrebbe rinviare tutto a processo. Ma poiché l’insussistenza del motivo economico, anche se accertata, non è “manifesta”, allora scatta il comma 7 dell’art. 14: nelle altre ipotesi ecc. ecc. … e il lavoratore non potrà essere reintegrato.

Ne consegue che il reintegro per infondati motivi economici non ci sarà mai: per accertare l’insussistenza del motivo economico, l’istruttoria va fatta. Ma, se la fa, addio reintegro.
 
Oggi il reintegro pieno con una retribuzione non inferiore alle 5 mensilità, si applica soltanto per i licenziamenti discriminatori, mentre per tutti gli altri licenziamenti illegittimi eseguiti dal datore di lavoro senza un giustificato motivo, il Giudice può disporre il reintegro del lavoratore ed il pagamento fino a 12 mensilità solo in caso di inconsistenza del fatto contestato, mentre per tutti gli altri casi, anche se il giudice riscontra l'insussistenza di giusta causa, può condannare il datore di lavoro solamente al pagamento di una indennità fino a un massimo di 15 mensilità, senza reintegro del lavoratore nel luogo di lavoro.

Sembra evidente a questo punto che quando Renzi e la Confindustria asseriscono che l’economia italiana potrebbe riprendere ed assumere più persone abolendo l’articolo 18, mentono sapendo di mentire!

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